Inas Olgiate

La Giardiniera

 

L'ultimo rapporto Istat sulla povertà in Italia stima ci siano in condizioni di povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti, ossia 5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui.

È il valore più alto registrato dall'Istat dall'inizio delle serie storiche del 2005.

L’incidenza di povertà assoluta è pari al 6,9% per le famiglie (da 6,3% nel 2016) e all’8,4% per gli individui (da 7,9%). Due decimi di punto della crescita rispetto al 2016 sia per le famiglie sia per gli individui si devono all’inflazione registrata nel 2017.

Nel 2017 l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata, pari al 12,1% (1 milione 208 mila, 12,5% nel 2016); si attesta al 10,5% tra le famiglie dove è presente almeno un figlio minore, rimanendo molto diffusa tra quelle con tre o più figli minori (20,9%).

L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno, sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%), soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni del Centro di area metropolitana (da 5,8% a 10,1%) e nei comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8% del 2016 a 9,8%).

La povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie delle aree metropolitane del Nord. L’incidenza della povertà assoluta diminuisce all’aumentare dell’età della persona di riferimento. Il valore minimo pari a 4,6%, si registra infatti tra le famiglie con persona di riferimento over 64, quello massimo tra le famiglie con persona di riferimento sotto i 35 anni (9,6%).

A testimonianza del ruolo centrale del lavoro e della posizione professionale, la povertà assoluta diminuisce tra gli occupati; nelle famiglie con persona di riferimento operaio, l’incidenza della povertà assoluta (11,8%) è più che doppia rispetto a quella delle famiglie con persona di riferimento ritirata dal lavoro (4,2%).
Si conferma un altro elemento legato alla povertà: il livello d’istruzione. Cresce rispetto al 2016 l’incidenza della povertà assoluta per le famiglie con persona di riferimento che ha conseguito al massimo la licenza elementare: dall’8,2% del 2016 si arriva al 10,7%. Le famiglie con persona di riferimento almeno diplomata, mostrano valori dell’incidenza molto più contenuti, pari al 3,6%.

Peggiorano le condizioni delle famiglie con un figlio minore e di quelle con anziani. I livelli di povertà assoluta si mantengono elevati per le famiglie con cinque o più componenti (17,8%), soprattutto se coppie con tre o più figli (15,4%).

È più contenuta, ma in crescita rispetto all’anno precedente, l’incidenza di povertà nelle famiglie composte da anziani (4,8%), mentre arriva a 5,1% nelle famiglie con un anziano.
Nel lungo periodo la crescita della povertà assoluta è più marcata tra le famiglie con quattro o cinque componenti e più: per quelle con 4 componenti l’incidenza passa da 2,2% del 2005 a 10,2% del 2017; per quelle di 5 componenti e più da 6,3% (del 2005) a 17,8%.

Nel 2017 peggiorano, rispetto al 2016, le condizioni delle famiglie con un figlio minore: l’incidenza della povertà assoluta sale a 9,5% da 7,2%, continuando il consistente incremento registrato a partire dal 2013. L’incidenza è infatti elevata quando in famiglia è presente almeno un figlio minore (10,5%) e raggiunge il massimo se ci sono tre o più figli minori (20,9%). 

Anche la povertà relativa cresce rispetto al 2016. Nel 2017 riguarda 3 milioni 171 mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016) e 9 milioni 368 mila individui (15,6% contro 14,0% dell’anno precedente).

L’incidenza di povertà relativa si mantiene elevata per le famiglie di operai e assimilati (19,5%) e per quelle con persona di riferimento in cerca di occupazione (37,0%), queste ultime in peggioramento rispetto al 31,0% del 2016.

Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza raggiunge il 34,5%, con forti differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6% nel Mezzogiorno).
 

 

Il decreto del Mef numero 70 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 maggio ha previsto l’istituzione di conti correnti a canone agevolato per pensioni e redditi bassi.

CARATTERISTICHE DEL CONTO DI BASE  E SPESE APPLICABILI

Il conto corrente di base permette di fruire, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, di un numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate dallo stesso nel semestre precedente ai consumatori per l'effettuazione delle operazioni e servizi, nel numero stabilito nell'allegato A.

Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate dallo stesso nel semestre precedente ai consumatori per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi.

I BENEFICIARI

I SOGGETTI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI FINO ALL'IMPORTO LORDO ANNUO DI 18.000 euro (Art.5).

Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro, che non rientrano nella categoria di cui sotto, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. Il prestatore di servizi di pagamento ha la possibilità di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore.

I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base devono dichiarare per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito.

I titolari del conto devono comunicare al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto. In caso di mancata comunicazione entro tale termine o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne darà comunicazione al titolare, che potrà recedere entro 2 mesi, senza che siano dovute le spese.

LE FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE (Art.4).

Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 28 della tabella allegato B al Dpr n. 642/1972, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore a 11.600 euro. E' comunque possibile addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria.

I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese devono dichiarare per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificare che il proprio ISEE è inferiore all'importo di cui sopra. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

I titolari del conto devono comunicare al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebiterà le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata comunicazione entro tale termine, o se l'ISEE comunicato comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne darà comunicazione al titolare, che potrà recedere entro 2 mesi, senza che siano dovute spese né l'imposta di bollo. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente a tali conti, le comunicazioni all'anagrafe tributaria e relativi provvedimenti di attuazione.

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