Tutte le Notizie
Compagna superstite: riconoscimento del diritto acquisito
- Categoria: Previdenza
- Visite: 2357
Per il riconoscimento del diritto di abitazione la compagna superstite non residente anagraficamente nell'immobile di proprietà del compagno defunto può dimostrare il suo status di convivente mediante un'autocertificazione.
Il diritto, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, sollecitata da un'istanza di interpello, con la risposta n. 37/2018. L'Amministrazione ricorda che la legge 76/2016 stabilisce espressamente che "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni" (articolo 1, comma 42).
Tale riconoscimento è teso a garantire la tutela del diritto a continuare a vivere nella casa dove si è svolto il programma di vita in comune dalle pretese restitutorie dei successori del defunto, per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentite al superstite di provvedere in altro modo a soddisfare l'esigenza abitativa.
Se, come nel caso oggetto dell'istanza di interpello, la compagna superstite non ha la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius, ai fini del diritto di abitazione lo status di convivenza può essere riconosciuto sulla base di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000.
Il diritto di abitazione, però, non può essere inserito nella dichiarazione di successione perché, nel caso specifico all'attenzione dell'Amministrazione, il convivente non assume né la qualifica di erede né quella di legatario dell'immobile, in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come tale.
Venire al mondo all'alba
- Categoria: Ambiente e Cultura
- Visite: 2874
Riceviamo e pubblichiamo una poesia scritta da Dolores Tettamanti, iscritta FNP dei Laghi.
Alle cinque e venti della notte sono nate due gemelle, sono nate in casa, perché a quei tempi si preferiva partorire in casa. Nate alle cinque e venti; in questa stagione l'ora dell'ultimo allungarsi della notte che si arrende e fa largo alla prima luce dell'alba. Chissà perché tanti bambini si chiesero delle ostetriche nascono in quell'ora in cui la città attorno è silenziosa, mentre sulle facciate delle case si disegnano rare finestre illuminate.
La mamma dopo un'interminabile notte, loro finalmente sono nate, nell'alba di ottobre. Da ufori l'eco attutita dei rumori della città che si andava svegliando; il primo tram perché era il mezzo di quei tempi, la consegna del latte di casa in casa; poi una campana venir da lontano.
Tutto uguale ad ogni altra mattina; il pallore del giorno che fuori avanzava e finita la notte.
Chissà perché tanti bambini nascono all'alba? Il primo pianto e ora dormono insieme nella culla, sfinite dello straordinario viaggio. E il giorno ora si alza piano, e calma la città di voci e rumori abituali.
L'alba l'ora in cui i bambini preferiscono nascere, portati al mondo da una corrente segreta.
Carburanti: cambiano i nomi per benzina, gasolio e metano
- Categoria: Risparmiamo
- Visite: 2531
In ottemperanza ad una direttiva UE - che aveva lo scopo di regolamentare le misure necessarie atte a garantire la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi e di colonnine di ricariche per i veicoli elettrici - dal 12 ottobre sono cambiati i nomi dei carburanti.
Le nuove sigle affiancheranno i nomi tradizionali forniranno maggiori informazioni ai consumatori sul tipo di carburante utilizzato e, allo stesso tempo, utilizzeranno un linguaggio immediato e valido in tutto il territorio UE (con l’aggiunta di Serbia, Svizzera, Macedonia e Turchia).
Le etichette compariranno sia sul distributore del carburante che sulla pistola della benzina.
Tutti i nuovi veicoli immatricolati dal 12 ottobre 2018 avranno sul tappo o sullo sportello del serbatoio, sul manuale di uso e manutenzione, l’indicazione dell’etichetta del carburante da utilizzare.
Benzina (E)
La lettera E posta su un’etichetta circolare indicherà la benzina. Accanto al nuovo simbolo sarà presente una cifra che indicherà la percentuale di etanolo presente nel carburante. In realtà questa indicazione non ci riguarderà direttamente poiché l’etanolo non è utilizzato nel nostro Paese, ma potrebbe essere importante per i pendolari transfrontalieri.
- E5 = fino al 5% di etanolo
- E10 = fino al 10% di etanolo
- E85 = fino all’85% di etanolo
Gasolio (B o Xtl)
La lettera B indicherà il gasolio, ad eccezione del gasolio sintetico che riporterà la sigla (XTL). L’etichetta per questo carburante sarà di forma quadrata. Anche in questo caso esistono diverse varianti in base al contenuto di diesel ecologico:
- B7 = biodiesel fino al 7%
- B10 = biodiesel fino al 10%
- XTL = gasolio sintetico
Carburanti gassosi (H2, CNG, LPG, LNG)
I carburanti gassosi saranno riconoscibili da un’etichetta a forma di rombo sulla quale saranno poste le sigle corrispondenti al tipo di carburante:
- H2 = Idrogeno
- CNG = Gas naturale compresso
- LPG = Gas di petrolio liquefatto
- LNG = Gas naturale liquefatto
Pagina 103 di 141

