Sono diversi gli aiuti approvati dal Governo per garantire una qualità della vita migliore e un sostegno economico in caso di difficoltà alle persone di una certa età. Tra questi, l’introduzione di un bonus per datori di lavoro (le famiglie) che assumono un/una badante per assistere una persona anziana dagli 80 anni in su non autosufficiente.
BONUS INTRODOTTO PER MASSIMO 2 ANNI
“Dal 1° aprile 2024 fino al 31 dicembre 2025 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell’indennità di accompagnamento, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
A CHI SPETTA IL BONUS BADANTE 2024?
“Agli over 80 con un Isee non superiore a 6mila euro l'anno, già titolare di indennità di accompagnamento, con un contratto di lavoro domestico con la badante in regola”.
CHI È ESCLUSO?
“Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e lo stesso datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di 6 mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 1, c. 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del DPR n. 1403/1971: 1) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; 2) assistenza dei mutilati ed invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla L. n.118/1971, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; 3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla L. n. 66/1962, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; 4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico; 5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare. Per le indicazioni operative si attende una comunicazione da parte dell'INPS”.