Bonus psicologo 2024

Fino al 31 maggio 2024 sarà possibile presentare la domanda per il bonus psicologo, a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia sostenute nel 2023. La finestra temporale per richiederlo si è aperta nel 2024 per via dei ritardi nell’attuazione della misura accumulati l’anno scorso: chi inoltra la propria domanda online nel 2024 chiede quindi di usufruire della dotazione stanziata per il 2023. Quanto alle richieste relative all’anno 2024 e ai successivi, l’INPS ha specificato che potranno essere presentate a partire da nuove date comunicate annualmente con appositi messaggi.

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

“Possono accedere al Bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno”.

COME FUNZIONA?

“È riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, della residenza in Italia ed un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro. L’importo del bonus aumenta col diminuire dell’ISEE”. COME PRESENTARE LA DOMANDA?

“Utilizzando l’apposito servizio “Contributo sessioni psicoterapia” sul sito www.inps.it, accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) o attraverso il Contact Center. Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili”.

ESITO DELLA DOMANDA

“Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS. L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’INPS o nella domanda. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa”.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

“L’erogazione avviene direttamente a favore del professionista. Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato art. 22-bis del DL. n. 145/2023. Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento”.