Assegno di inclusione

Assegno di inclusione

L’Assegno di Inclusione (ADI) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 con decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito in legge n. 85/ 2023, è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Beneficiari

La prestazione può essere richiesta solo dai nuclei familiari al cui interno siano presenti:

  • minori,
  • persone con disabilità,
  • persone con almeno 60 anni.
  • componenti in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sanitari certificati dalla PA

Nucleo familiare

La prestazione è legata a requisiti economici, sociali e anagrafici del nucleo familiare, identificato in base all’ISEE.

Vanno, inoltre, inclusi nel nucleo familiare:

  • I coniugi separati o divorziati residenti nella stessa abitazione
  • I componenti che già facevano parte del nucleo familiare definito in base all’ISEE, o dello stesso nucleo definito ai fini anagrafici che continuano a farne parte anche a seguito delle variazioni anagrafiche a patto che continuino a risiedere nella stessa abitazione.
  • I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

Richiedente deve essere:

  1. Cittadino italiano/Cittadino UE o familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  2. Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  3. Al momento della domanda, residente in Italia per 5, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo

Il requisito della residenza in Italia al momento della domanda e per la durata del beneficio, è esteso a tutti i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della scala di equivalenza ADI.

Requisiti economici

  • ISEE < 9.360 euro annui. In caso di nuclei con minori l'ISEE viene calcolato in base all' art. 7 del DPCM 159/13
  • Patrimonio immobiliare (in base all'ISEE), diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000, non superiore a 30.000 euro
  • Patrimonio mobiliare (in base all'ISEE) < a 6.000 euro, con aumenti di 2.000 euro per ogni altro componente della famiglia, fino a massimo 10.000 euro; incrementi ulteriori di 1.000 euro per figli dal 3° in poi, e di ulteriori 5.000 per ogni componente con disabilità (media) e 7.500  con disabilità grave o non autosufficiente
  • Beni durevoli: Nessuno del nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli sopra i 1600cc o motoveicoli superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti la domanda, o navi e imbarcazioni da diporto o aeromobili. Sono esclusi moto e auto per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità.
  • Reddito familiare < 6000 euro moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza ADI
  • Oppure < 7.560 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, se:

Il nucleo è composto da soggetti di età pari o superiore a 67 anni e soggetti in condizione di disabilità grave o non autosufficienti .

Reddito familiare-Definizione

Il reddito familiare è determinato in base ai criteri ISEE, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento, fatta eccezione per quelli percepiti in ragione della disabilità e le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.

Sono incluse:

  • le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità;
  • i compensi da lavoro sportivo dilettantistico non imponibili ai fini fiscali (cioè fino all’importo annuo di 15.000 euro).

Sono escluse:

ADI, Rdc/Pdc e altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Beneficio economico-durata e rinnovi

  • La prestazione viene erogata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD
  • Spetta, al massimo, per 18 mesi ed è rinnovabile, a seguito di una sospensione di 1 mese, per altri 12 mesi
  • Esente IRPEF (art 34 c.3 DPR 601/73) ed impignorabile.

Il sussidio è accreditato sulla Carta di inclusione, consegnata  dalle Poste italiane

Compatibilità

 L’Adi è compatibile con la Naspi o ogni altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Ai fini del diritto e dell’importo all’assegno queste prestazioni rilevano secondo quanto previsto per l’ISEE.

  • con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio.

Variazioni reddituali e del nucleo familiare Ogni variazione riguardante qualunque condizioni o requisito (con esclusione di quelle già descritte) deve essere obbligatoriamente comunicata entro 15 giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio.

Nei casi di variazione del nucleo familiare deve essere presentata, entro un mese, una DSU aggiornata, pena la perdita del beneficio. In caso di variazioni derivanti da decessi successivi alla presentazione della DSU, bisogna presentare una nuova domanda.

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS

in via telematica attraverso il sito, accedendo con le proprie credenziali o presso il patronato. Importante è ricordare che per la presentazione della domanda è indispensabile avere pronto l’Isee.