Proroga

* Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell'art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104 del d.l. 18/2020, fino al 31 agosto 2020;

* Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020".

* Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall'art. 122 , comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un'ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

* Carte di qualificazioni del conducente (CQC- CFP), e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020, sono prorogati di validità (ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in corso di pubblicazione, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020 fino al 30 giugno 2020; (proroga solo territorio nazionale).

* Certificati di abilitazione professionale, (KB – KA) in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020.

* I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n 108, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2020, e dell'art. 103, comma 3, del d.l. 18/2020. Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115 , comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020;

* I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020.

* Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE (CQC) in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/202

Proroga validità delle autorizzazioni:

La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati sino al 15 giugno 2020. Rientrano:

- le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS.

- tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS;

- l'autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell'art. 98 CdS, per cui non sia già pendente il procedimento di rinnovo il permesso provvisorio di circolazione.

- l'estratto della carta di circolazione (art. 95)

- il foglio di via (art. 99); gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92 comma 1 CDS (in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni).

- la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art 92, comma 2, CDS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni.

- i fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 CDS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione «ordinaria» bensì a quella ai transiti di confine.

- le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CDS il permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o deterioramento della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione.

- le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali.

- le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti.

- la licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici.

-il certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti le abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS.

-il certificato di abilitazione professione di cui all'art. 116, comma 8, CDS (tipo KA e KB). la patente di servizio di cui all'art. 139 CDS

*Termini pagamento sanzioni. Sospesi dal 22 febbraio 2020 zona rossa DPC 1.3.2020; dall’8.3.2020 DPCM 8.3.2020 in altre zone; dal 10.3.2020 su tutto il territorio. Proroga sino al 3 aprile 2020. (articolo 10 commi 4 e 18 d.l.9/2020)

*Termini pagamento ridotto del 30%: periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio. Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. (art.108 comma 2 D.L. 18/2020)

*Assicurazione; Validità di ulteriori 15 giorni successivi alla scadenza. L’assicurazione copriva già quindici giorni oltre la scadenza con le nuove disposizioni di oltre 15 giorni l’assicurazione manterrà attiva l’assicurazione per 30 giorni dalla scadenza. Riguarda il periodo che va dal 17 marzo al 31 luglio 2020.

(articolo 125 comma 2 d.l. 18/2020)

*Scadenza revisioni: Dal 17 marzo, tutti i veicoli con revisione scaduta anche da tempo antecedente alla data del 17 marzo o da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, possono circolare sino al 31 ottobre.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

*Termini per la notifica dei processi verbali (cds. e altre norme 689/81) Sospesi dal 22 febbraio 2020 zona rossa DPC 1.3.2020; dall’8.3.2020 DPCM 8.3.2020 in altre zone; dal 10.3.2020 su tutto il territorio. Proroga sino al 3 aprile 2020. (riguarda la notifica dei verbali per violazioni amministrative di qualsiasi natura; (articolo 10 commi 4 e 18 d.l.9/2020)

* Termini presentazione ricorsi amministrativi; scritti difensivi legge 689: Sospesi dal 22 febbraio 2020 zona rossa DPC 1.3.2020; dall’8.3.2020 DPCM 8.3.2020 in altre zone; dal 10.3.2020 su tutto il territorio. Proroga sino al 3 aprile 2020. (articolo 10 commi 4 e 18 d.l.9/2020)

* Termini pagamento cartelle: sospeso dall’8 al 31 marzo; Pagamento entro il 30 giugno 2020.