I lavoratori con invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e 55 anni e 7 mesi per le donne.
Questi lavoratori devono inoltre attendere l'apertura della così detta finestra mobile di 12 mesi per ottenere il primo rateo pensionistico a differenza di quanto accade attualmente nella normativa generale che ha soppresso le finestre annuali.
Questa norma risulta attiva però solo per i lavoratori dipendenti del settore privato.
Il beneficio, pertanto, non può essere esercitato dai lavoratori autonomi nè dai pubblici dipendenti.
Per ottenere il trattamento il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps anche nel caso in cui sia stato riconosciuto invalido civile.
Il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto e non determina necessariamente la concessione del beneficio.
Un ulteriore beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura per le anzianità soggette al calcolo retributivo. Mentre risulta utile solo ai fini del diritto alla pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo. La maggiorazione di anzianità riconoscibile a questi lavoratori spetta per i soli periodi di attività alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni o delle aziende private, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa, nonchè della generalità dei lavoratori autonomi.
L'attribuzione del beneficio in parola è gratuita ma non avviene automaticamente: il lavoratore deve presentare apposita richiesta, corredata da idonea documentazione.
Dal 1° maggio 2017 la legge di bilancio per il 2017 ha riconosciuto ai lavoratori con una invalidità pari o superiore al 74 %, ulteriori due benefici pensionistici.
La possibilità di ottenere, a partire dal 63° anno di età, l'APE sociale, cioè un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, il cui valore è pari all'importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese. Per l'accesso allo strumento il lavoratore deve poter far valere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (che può essere fatta valere anche cumulando la contribuzione sparsa in più gestioni dell'Inps). Tale facoltà è riconosciuta, in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2018 entro un determinato vincolo annuo di bilancio ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO (pubblico impiego).
L'altro beneficio consiste nella possibilità, se più favorevole rispetto all'APE sociale, di ritirarsi con la pensione anticipata a prescindere dall'età anagrafica al raggiungimento di 41 anni di contributi (sia per gli uomini che per le donne) a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
Anche tale facoltà è prevista nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO (pubblico impiego) a partire dal 1° maggio 2017 nell'ambito di un determinato vincolo di bilancio annuo. E a condizione che il lavoratore sia in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e cioè ricada nel sistema cosiddetto misto.