
L’attuale normativa previdenziale prevede per gli assicurati presso le gestioni previdenziali dell’INPS, che hanno cessato ogni attività lavorativa ed in possesso di determinati requisiti previdenziali, di poter maturare il diritto alla pensione (non la “pensione di anzianità” contributiva) mediante il versamento diretto e volontario dei contributi previdenziali mancanti. Questa possibilità è rivolta a chi ha cessato ogni attività lavorativa.
Esistono però altre situazioni dove tale requisito non è richiesto ma si vuole completare od integrare la contribuzione mancante nell’anno solare quando si svolge: un lavoro a part-time, in caso di interruzione o sospensione momentanea dell’attività lavorativa (per legge o contratto) o un lavoro stagionale anche agricolo. Il versamento deve essere autorizzato dall’Istituto previdenziale e quindi occorre inoltrare un’apposita istanza.
Requisiti per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari
Innanzitutto occorre non essere iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e non percepire la pensione diretta. Le condizioni variano a seconda delle seguenti categorie di assicurati:
- lavoratori dipendenti di aziende private, anche con iscrizione ai fondi speciali di previdenza (es.: telefonici, poste, ferrovie, elettrici, trasposto, volo) e pubbliche (es.: statali enti locali) che siano in possesso di un numero di anni contributivi pari a cinque versati in qualsiasi epoca, ridotti a tre anni di contributi se questi sono stati versati negli ultimi 5 anni di tempo precedenti la data della richiesta dell’autorizzazione;
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) che siano in possesso di un numero di anni contributivi pari a cinque se versati in qualsiasi periodo, ridotti a tre anni di contributi se questi sono stati versati negli ultimi 5 anni di tempo precedenti la data della richiesta dell’autorizzazione;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata che siano in possesso di un numero di anni contributivi, versati ed accreditati nella medesima gestione, pari a cinque versati in qualsiasi periodo, oppure un anno di contributi se questi sono stati versati negli ultimi 5 anni di tempo precedenti la data della richiesta dell’autorizzazione.
Domanda di autorizzazione e decorrenza dei versamenti volontari: per categoria di assicurati
Quando non ricorrono cause ostative all’inoltro della richiesta, come prima descritto, la domanda di autorizzazione si inoltrata all’INPS solo in modalità telematica (on-line), l’autorizzazione decorre:
- per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo all’invio dell’istanza, per i dipendenti pubblici o iscritti ai Fondi Speciali la decorrenza dell’autorizzazione coincide con la data di presentazione della domanda;
- per gli Artigiani e Commercianti e lavoratori iscritti alla Gestione Separata la decorrenza dell’autorizzazione inizia dal mese nel quale è stata inoltrata la domanda;
- per i Coltivatori diretti e mezzadri l’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data della richiesta.
Nel caso in cui la domanda dovesse venire inoltrata in ritardo, la norma consente di poter pagare i contributi volontari arretrati fino ad un massimo di 6 mesi. L’autorizzazione concessa nel fondo/gestione previdenziale non ha una scadenza, ma in caso di ripresa dell’attività lavorativa è possibile chiedere la rideterminazione dell’importo dei contributi da pagare.
Importo dei contributi volontari e modalità di pagamento: in base alla categoria assicurativa
- Per i lavoratori dipendenti l’importo si determina prendendo a riferimento la media delle retribuzioni percepite negli ultimi 12 mesi lavorati e precedenti la cessazione dell’attività lavorativa, (anche se questi non si collocano temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda), moltiplicandola per l’aliquota contributiva vigente nel fondo previdenziale dove viene chiesta l’autorizzazione ai versamenti volontari.
- Per lavoratori autonomi (gestione artigiani e commercianti) i contributi volontari vengono determinati moltiplicando l’aliquota di versamento dei contributi obbligatori per il reddito medio d’impresa calcolato sui redditi d’impresa denunciati negli ultimi 36 mesi precedenti la data della domanda di autorizzazione ed afferenti ad 8 fasce reddituali.
- Per i coltivatori diretti l’importo del contributo viene calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro con riferimento alle quattro classi di reddito convenzionali sulla base delle quali vengono calcolati i contributi obbligatori.
- Per gli iscritti alla gestione separata, il calcolo dell’importo si determina prendendo la media dei compensi percepiti l’anno precedente alla richiesta di autorizzazione, moltiplicandola per l’aliquota della contribuzione versata, nel rispetto del valore minimale contributivo della stessa gestione.
Il pagamento vien effettuato con diverse modalità: bollettini MAV che l’INPS invia agli autorizzati o stampabili dal sito dell’istituto, tramite numero verde e carta di credito, attraverso un rapporti interbancario (RID) o direttamente sul sito dell’INPS. Fatto salvo per il primo versamento o per quello di eventuali arretrati, i versamenti dei contributi sono trimestrali (4 all’anno) e devono essere effettuati entro il trimestre successivo a quello a cui si riferisce il periodo di copertura contributiva. Questi dati sono riportati nel documento del versamento.
Versamenti volontari ad integrazione od a completamento nell’anno solare
In questo caso i tempi per richiedere l’autorizzazione (annuale) e per effettuare i relativi pagamenti hanno tempistiche differenti rispetto alle autorizzazioni concesse a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Le modalità variano in base alla tipologia del contratto di lavoro.
- I lavoratori dipendenti non agricoli, devono possedere un requisito minimo contributivo pari ad un anno nel quinquennio precedente la richiesta. Possono richiedere l’autorizzazione per coprire volontariamente i periodi non lavorati compresi tra una ripresa e l’altra dell’attività lavorativa nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, che quindi risultano scoperti da contribuzione a causa della tipologia di lavoro, ad esempio: contratti di lavori discontinui, stagionali o temporanei e nell’ambito di una prestazione lavorativa a part-time. Inoltre, l’autorizzazione può essere concessa anche per coprire vuoti contributivi dovuti ad interruzioni o sospensioni temporanee del lavoro (senza che avvenga la risoluzione del apporto di lavoro), se previste dai contratti di lavoro o da norme di legge.
- I lavoratori agricoli dipendenti, hanno anche la possibilità di integrare volontariamente le giornate che nell’arco dell’anno solare non sono state lavorate, al fine di ottenere la copertura contributiva completa dell’anno stesso, corrispondente ad un massimo di 270gg.
ATTENZIONE
Le modalità di richiesta dell’autorizzazione ai contributi volontari ed i successivi pagamenti, richiedono competenze specifiche e pertanto, al fine di poter affrontare al meglio questo tipo di argomento, consigliamo di rivolgersi ai nostri uffici della F.N.P. CISL presenti sul territorio, ovvero prendere un appuntamento con un operatore del nostro patronato INAS-CISL.